Sez. 1, Sentenza n. 3083 del 21/04/1988 (Rv. 458596 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - LEGGE N. 154 DEL 1981 - CARATTERE INNOVATIVO - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DIRETTA DELL'ELETTORE PER DENUNCIARE UNA INCOMPATIBILITÀ - PERSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - LEGGE N. 154 DEL 1981 - CARATTERE INNOVATIVO - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DIRETTA DELL'ELETTORE PER DENUNCIARE UNA INCOMPATIBILITÀ - PERSISTENZA.*
In tema di elezioni amministrative, la legge 23 aprile 1981 n. 154, pur innovando, con riguardo alle situazioni d'incompatibilità, alla regolamentazione della fase amministrativa, rivolta a consentire all'eletto la rimozione di tali situazioni (art. 7), non ha abrogato, né modificato il principio fissato dalla precedente normativa, circa l'esperibilità dell'Azione giudiziaria diretta, quale rimedio concorrente ed alternativo, accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilità medesima. (Conf 5669/87, mass n 454119).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)