diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3841 del 20/02/2007 (Rv. 594216 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga della giurisdizione - Competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro - Nella disciplina del reg. CE n. 44/2001 - Esclusività - Diverso accordo tra le parti - Salvezza - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 13 dell'accordo quadro "ISDA Master Agreement".
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594216-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - applicabile, in virtù dell'art. 4, primo comma, anche se il convenuto non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione europea - espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite - in una controversia intesa a fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati - ha interpretato l'art. 13 dell'accordo quadro denominato "ISDA Master Agreement", conforme ad un modulo standard elaborato dall'"International Swaps and Derivatives Association", nel senso che esso esclude ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ed oggi vincolati dal regolamento CE n. 44/2001, quando ricorra la competenza giurisdizionale delle Corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel Paese).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 4, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 23, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)