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Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 15/09/1970 (Rv. 347245 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA AMMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347245-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA AMMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - ESCLUSIONE.*

L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel sovrano apprezzamento del giudice del merito, il quale non e tenuto a motivare esplicitamente il rigetto della relativa richiesta, allorche dal complesso delle argomentazioni addotte a conforto della decisione risulti che le altre prove acquisite ed esaminate siano sufficienti a giustificare la decisione stessa. (Conf 4021'68, mass n 337624 e altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)