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Sez. 1, Ordinanza n. 6923 del 11/03/2020 (Rv. 657499 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Ricorso per cassazione – Mutamento dei fatti allegati – Inammissibilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657499-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

È inammissibile il mutamento dei fatti allegati a sostegno di una domanda di protezione umanitaria nel giudizio di legittimità, anche quando i medesimi fatti, nel giudizio di merito, siano stati posti a base della domanda di protezione sussidiaria. (Nella fattispecie, l'allegata violazione del diritto allo studio era stata posta, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, mentre nel ricorso per cassazione è stata posta a sostegno della domanda di protezione umanitaria, prospettata fin dall'inizio del procedimento, ma con allegazioni fattuali diverse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)