Sez. 1 - , Sentenza n. 3016 del 31/01/2019 (Rv. 652422 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Dovere di cooperazione istruttoria – Rapporto con gli oneri di allegazione del richiedente – Conseguenze in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'attenuazione del principio dispositivo derivante dalla "cooperazione istruttoria", cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell'allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l'osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. Ne consegue che in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere allegata quantomeno l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)