Sez. 2, Sentenza n. 5513 del 31/10/1979 Ud. (dep. 03/05/1980) Rv. 145159 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NECESSITA DELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI RICEZIONE E NON DELLA SPEDIZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NECESSITA DELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI RICEZIONE E NON DELLA SPEDIZIONE.*
A seguito della sentenza 27 aprile 1972, n 77 della Corte costituzionale, la notificazione mediante deposito nella casa comunale eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art 169 cod proc pen (nel caso in cui mancano persone idonee e queste si rifiutino di ricevere la copia dell'atto) deve ritenersi perfetta non gia alla data della spedizione, bensi a quella della ricezione della lettera raccomandata che l'ufficiale giudiziario e tenuto ad inviare allo imputato per dargli notizia dell'avvenuto deposito di copia dello atto nella casa comunale. Logica conseguenza di tale principio e la necessita della allegazione agli Atti dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata al fine di consentire la verifica della ritualita della notificazione, che, in difetto di simile prova, non puo considerarsi valida.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)