Sez. 5, Sentenza n. 34815 del 15/06/2001 Ud. (dep. 26/09/2001) Rv. 220222 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Violazioni edilizie - Definizione agevolata - Sanatoria delle opere abusive - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Inclusione della data di ultimazione dei lavori - Necessità - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, se è vero che l'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 si limita a prevedere che il richiedente possa sostituire i documenti indicati nell'art. 35 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede il procedimento per la sanatoria delle opere abusive) con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (che ammette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), tuttavia è necessario che la data di ultimazione dei lavori risulti dalla predetta dichiarazione sostitutiva, come si desume dalla circostanza che tale limite temporale è il presupposto indefettibile per la concessione della sanatoria, prevista dal comma primo del citato art. 39; ne consegue che tale dato deve necessariamente essere comprovato, quantomeno con le medesime modalità previste per l'altra documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)