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Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 206051 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Art. 39 legge n. 724 del 1994 - Concessione in sanatoria tacita per decorso del termine - Formazione - Requisiti - Diversità di formulazione rispetto all'art. 35 legge n. 47 del 1985.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206051-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il formarsi di una concessione in sanatoria tacita per il decorso del termine di un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come modificato dal D.L. n. 285 del 1996, discende dalla necessaria attestazione da parte del Sindaco della congruità dell'oblazione dovuta, giacché la formulazione del quarto comma dell'art. 39 legge cit. appare diversa da quella dell'art. 35 legge n. 47 del 1985 a causa della trasposizione di alcuni adempimenti e di termini, la quale incide sulla configurazione dei requisiti perché possa formarsi il silenzio-assenso onde sembra che il legislatore abbia accolto la tesi, secondo cui il provvedimento silenzioso postula la liquidazione definitiva da parte del Comune dell'oblazione e l'accertamento della possibilità dell'opera di conseguire la sanatoria. Infatti nel sistema normativo attuale uno dei requisiti principali per il formarsi del provvedimento silenzioso diviene il pagamento dell'oblazione dovuta, che non può essere equiparata a quella autodeterminata, sicché il pagamento dell'oblazione congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, il versamento degli oneri di concessione, il cui importo viene determinato in via definitiva dal Comune con richiesta di eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 1996, la sussistenza di altri requisiti ivi indicati, ed il decorso del termine di uno o due anni a seconda degli abitanti del Comune dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune determinano il formarsi del silenzio assenso salvo i casi in cui nei termini previsti cioè anche in quelli stabiliti dal Comune per l'eventuale conguaglio non sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso cioè si tratti di una parvenza di oblazione ritenuta congrua a causa di omissioni, infedeltà e differenti prospettazioni dovute ad evidente dolo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)