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Sez. 3, Sentenza n. 10406 del 13/10/1997 Ud. (dep. 15/11/1997) Rv. 209416 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Rilascio della concessione in sanatoria da parte della P.A. - Giudice ordinario - Necessari accertamenti - Inesistenza dei presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209416-01

EDILIZIA - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione dichiari congrua l'oblazione - ai fini degli artt. 38 e 39 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - e rilasci la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 35, il giudice ordinario deve parimenti accertare se l'opera sia stata posta in essere nei limiti di tempo (31 dicembre 1993) e di volumetria (750 metri cubi), stabiliti dall'art. 39 Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nell'eventualità in cui verifichi che tali presupposti sono inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva ed adottare di conseguenza tutte le necessarie determinazioni. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la S.C. ha osservato che l'accertamento dell'illecito era avvenuto il 14 febbraio 1995 da parte dell'ufficio tecnico e dei vigili urbani, che avevano provveduto al sequestro delle opere e avevano evidenziato nella scheda tecnica che all'epoca i lavori erano in corso e che la volumetria abusiva complessivamente realizzata era di circa 1780 metri cubi; che nulla in contrario aveva dimostrato il ricorrente, il quale, tra l'altro, patteggiando la pena aveva accettato la contestazione nei suoi estremi sostanziali; l'estinzione dei reati non si era pertanto verificata, poiché l'intervento era in corso nel 1985 e non era affatto completato entro il 31 dicembre 1993 e la volumetria era di molto superiore a quella sanabile (1780 mc. in luogo di 750 mc.).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)