Sez. 5 - , Sentenza n. 24015 del 03/10/2018 (Rv. 651267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione della base imponibile - Accise - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)