Sez. 5, Sentenza n. 5362 del 07/03/2014 (Rv. 630582 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Trasporto aereo - Diritti di imbarco corrisposti dal vettore - Inclusione nella base imponibile dell'imposta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IVA sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva dell'art. 39 bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato.
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 324 art. 1, Legge 05/05/1976 num. 324 art. 5, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 39 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)