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Sez. U, Sentenza n. 4508 del 27/10/1989 (Rv. 463996 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE DI TERRENI - CONCESSIONI CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTA CONCESSIONE CONTRATTO - VALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463996-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE DI TERRENI - CONCESSIONI CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTA CONCESSIONE CONTRATTO - VALIDITÀ - LIMITI.*

Le assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, le quali configurano concessioni amministrative di beni pubblici, cui accedono contratti di vendita con patto di riservato dominio, sono soggette, fino al definitivo trasferimento del bene, alle regole sul riparto della giurisdizione fissate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Per tanto, e tenendo presente che lo intervento di arbitri è consentito solo in via sostitutiva del giudice ordinario, la validità della clausola compromissoria, inserita in quel contratto, va riconosciuta nel caso in cui si riferisca a controversie inerenti esclusivamente a canoni, corrispettivi od indennità, trattandosi di cause devolute al giudice ordinario dal secondo comma del citato art. 5, mentre deve essere negata quando si riferisca a controversie che pongano questioni (od anche questioni) sulle vicende del rapporto (risoluzione, inadempimento dell'assegnatario, revoca della concessione, ecc.), o su conseguenze di tali vicende non attinenti a detti canoni, corrispettivi od indennità (nella specie, pretese risarcitorie), in considerazione della loro devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del primo comma del menzionato art. 5. (Conf 3326/86, mass n 446298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)