Sez. U, Sentenza n. 79 del 19/02/1999 (Rv. 523363 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di utilizzazione e gestione di acquedotto comunale - Controversia relativa a controvalore di opere eseguite - Senza la prevista autorizzazione - Pretesa fatta valer quanto meno ex art. 2041 cod. civ. - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Conseguenze - Clausola compromissoria - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La controversia, con la quale il privato, concessionario dell'utilizzazione e della gestione di un acquedotto comunale, pretenda il controvalore, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, dell'esecuzione di opere realizzate sull'acquedotto, in assenza di un'autorizzazione da parte del Comune ed ancorché la convenzione da cui originava la concessione prevedesse invece l'esecuzione di opere previa autorizzazione, involgendo la sua soluzione la ricostruzione della portata della convenzione in generale e della detta clausola in particolare, non rientra fra quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed è, quindi, riconducibile alle controversie di cui al primo comma di detta norma, restando così soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che non può essere oggetto di clausola compromissoria e che l'eventuale clausola compromissoria pattiziamente stipulata, in base alla quale la controversia sia stata deferita ad arbitri, deve dichiararsi nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)