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Sez. L, Sentenza n. 12708 del 26/09/2000 (Rv. 540485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giustificazione del recesso - Accertamenti del merito connessi alla valutazione della proporzionalità della sanzione - Considerazione in concreto degli elementi rilevanti - Necessità - Fattispecie relativa ad assenza ingiustificata, in prosecuzione di assenza per infortunio, nel periodo della chiusura dello stabilimento.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta. (Fattispecie relativa a lavoratore, che al termine del periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro, aveva proseguito l'assenza dichiarando di usufruire delle ferie annuali; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, di rigetto della impugnativa del licenziamento intimato dal datore di lavoro, rilevando in particolare che non era stato preso in considerazione il concreto interesse del datore di lavoro alla prestazione nel periodo di due settimane in contestazione, coincidente con la chiusura estiva dell'azienda e le ferie del personale, eccettuata una squadra addetta alla manutenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)