Sez. 4 - , Sentenza n. 28102 del 21/03/2019 Ud. (dep. 27/06/2019) Rv. 277474 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Affermazione di responsabilità dell’imputato – Consulenza tecnica della parte civile – Conclusioni censurate dall'imputato – Omesso espletamento di perizia di ufficio - Onere di specifica motivazione da parte del giudice - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
La sentenza di condanna che si fondi sulla sola consulenza tecnica di parte civile deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell' "aldilà ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema di responsabilità medica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)