Sez. 5, Sentenza n. 9831 del 15/12/2015 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 267566 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Colpa medica - Relazione del perito d'ufficio - Conclusioni non condivise dal giudice - Onere di specifica motivazione - Necessità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
In tema di responsabilità medica, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello - disattendendo la sentenza di primo grado - ha omesso di contestare la non conformità, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, dei postulati su cui i periti di ufficio avevano fondato la propria decisione e dei metodi di indagine seguiti o la loro erronea applicazione al caso concreto, attraverso un esaustivo esame critico di tutti i passaggi attraverso i quali si è formata la valutazione dei periti fatta propria dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)