Sez. L, Sentenza n. 14547 del 24/12/1999 (Rv. 532522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Datore di lavoro - Assunzione o promozione del personale con procedure concorsuali - Principi giurisprudenziali elaborati in ordine ai limiti del controllo del giudice e all'individuazione del complesso degli atti di esclusiva competenza imprenditoriale ex art. 41 Cost. - Concorsi a quiz - Applicabilità dei suddetti principi - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
I principi giurisprudenziali elaborati in materia di procedure concorsuali per l'assunzione o la promozione del personale - diretti a fissare i limiti dell'intervento del giudice e ad individuare quel complesso di atti di esclusiva competenza imprenditoriale giusta il disposto dell'art. 41 della Costituzione - per la loro generale portata non possono non valere per tutte le procedure concorsuali e, quindi, anche per i cosiddetti "concorsi a quiz" che, in ragione della celerità assicurata all'espletamento delle selezioni, hanno attualmente una notevole diffusione. Pertanto anche in relazione a tali procedure sono sottratti a qualsiasi controllo del giudice e lasciati, invece, al potere discrezionale del datore di lavoro: la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso (tempi di risposta ai singoli quiz, durata dell'intera prova etc.), la determinazione delle penalità per la mancata soluzione dei quesiti proposti e, su un piano più generale, l'individuazione delle materie nell'ambito delle quali scegliere le domande da porre ai concorrenti, sempre che l'imprenditore agisca con correttezza e buona fede e sempre che le sue determinazioni rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. Ne consegue che l'esercizio dei poteri discrezionali dell'imprenditore non è corretto quando le singole prove siano prive della capacità di determinare una adeguata, razionale e obiettiva selezione dei candidati, si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate o portate a conoscenza dei candidati con il bando di concorso, siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)