Sez. 3, Sentenza n. 1524 del 28/04/1976 (Rv. 380270 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*
Perche il processo civile debba essere sospeso ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e necessaria la pendenza di un procedimento penale, la quale non puo desumersi dalla mera certificazione dell'avvenuta presentazione di una denunzia per un fatto ipotizzabile come reato. (Conf 757/74, mass n 368606).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)