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Sez. 2, Sentenza n. 33648 del 28/06/2023 Cc. (dep. 01/08/2023) Rv. 285064 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza - Limiti – Tutela delle persone offese vulnerabili - Potere dovere di accertamento del giudice.
Stato
decisa il 2023-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285064-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatta salva la previsione di cui all'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 152 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)