Sez. 5, Sentenza n. 41634 del 11/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289167-02
AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA | Remissione tacita della querela - Remissione tacita per mancata comparizione ex art. 142, comma 3, lettera d-bis), disp. att. cod. proc. pen. - Condizioni - Citazione del querelante a comparire per rendere testimonianza - Necessità .
AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA
Ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone e non ad altro titolo (nella specie, semplicemente come querelante), atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T, Cod. Pen. art. 152 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS, Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)