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Sez. 2, Sentenza n. 15634 del 08/04/2026 Cc. (dep. 29/04/2026) Rv. 289859-01

AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA | Udienza predibattimentale - Mancata comparizione del querelante - Remissione tacita della querela - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289859-01

AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA

La mancata comparizione del querelante all'udienza predibattimentale non dà luogo a remissione tacita della querela quand'anche allo stesso sia stato comunicato illegittimamente che la sua eventuale assenza sarebbe stata intesa come espressiva della volontà di rimessione, posto che la persona offesa può essere citata a tale udienza solo per costituirsi parte civile o per dedurre le questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen., ma non "in qualità di testimone", come previsto dall'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., non potendosi svolgere in essa alcuna attività istruttoria.

Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)