Sez. L, Sentenza n. 3752 del 26/06/1984 (Rv. 435737 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - INOSSERVANZA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO INTERESSATO - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - INOSSERVANZA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO INTERESSATO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica è stabilito dall'art. 3 cod. proc. pen. nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non è consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione la inosservanza di quell'Obbligo, salva la facoltà delle parti stesse di denunciare direttamente i reati che ritengano risultare dagli Atti. (V 2817/82, mass n 420683; (Conf 510/83, mass n 425302; (Conf 6429/81, mass n 417244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)