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Sez. L, Sentenza n. 3298 del 28/05/1982 (Rv. 421262 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I DIPENDENTI INTRODOTTO CON L'ART. 11 ALL. T DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 486 DEL 1895 - PERSISTENTE EFFICACIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421262-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I DIPENDENTI INTRODOTTO CON L'ART. 11 ALL. T DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 486 DEL 1895 - PERSISTENTE EFFICACIA - CONSEGUENZE.*

Il trattamento di quiescenza di tipo pensionistico per i dipendenti del Banco di Sicilia, introdotto con l'art. 11 allegato T dell'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, mediante rinvio formale alla disciplina pensionistica degli impiegati dello stato, è tuttora operante, non essendo stato soppresso o modificato né per effetto della sopravvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro con detto istituto di credito di diritto pubblico, né a seguito della emanazione del regolamento del personale di cui al R.d. 14 maggio 1925 n. 1178, né in conseguenza dell'approvazione del nuovo statuto del Banco con R.d.l. 27 novembre 1927 n. 2211. L'indicato trattamento configura un sistema autonomo, che assolve ex lege, per i dipendenti del Banco, le medesime finalità perseguite, per i dipendenti privati a regime comune, dal trattamento di quiescenza di tipo indennitario (disciplinato dalla legge 13 novembre 1924 n. 1825 sull'impiego privato e dall'art. 2120 cod. civ.), con la conseguenza che quest'ultimo non può essere preteso in via cumulativa in aggiunta al primo, né può essere invocato per conseguire una integrazione, fino alla concorrenza dell'indennità di anzianità, delle somme che il Banco di Sicilia corrisponde a titolo di indennità di buonuscita in applicazione del proprio regolamento. (V 2644/76, mass n 381427; (Conf 1574/79, mass n 397921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST., Regio Decr. 14/05/1925 num. 1178, Regio Decr. Legge 27/11/1927 num. 2211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)