Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 20/07/1976 (Rv. 381616 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E compito specifico del giudice del merito valutare le prove raccolte e trarne le conseguenze che interessano la definizione del giudizio, sulla base di un apprezzamento discrezionale che, in Sede di legittimita, puo venire in rilievo solo sotto il profilo del controllo dell'iter logico-giuridico seguito, al fine di accertare che l'esposizione dei motivi del convincimento risponda ad esatti criteri e non presenti contraddizioni o lacune relativamente ai punti decisivi della controversia. (Conf 1246/74, mass n 369301).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)