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Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 30/01/2009 (Rv. 606592 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Pignoramento presso terzi - Ingiunzione al debitore esecutato e intimazione al terzo di non disporre dei beni - Natura - Elementi essenziali dell'atto - Configurabilità - Mancanza di uno di essi - Conseguenze - Inesistenza del pignoramento - Forme equipollenti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606592-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

Nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)