Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 30/01/2009 (Rv. 606592 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Pignoramento presso terzi - Ingiunzione al debitore esecutato e intimazione al terzo di non disporre dei beni - Natura - Elementi essenziali dell'atto - Configurabilità - Mancanza di uno di essi - Conseguenze - Inesistenza del pignoramento - Forme equipollenti - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA
Nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)