Sez. 2, Sentenza n. 21719 del 12/03/2008 Ud. (dep. 29/05/2008) Rv. 240103 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Assenza dell'imputato e del difensore - Valutazione impedimento del primo - Eventuale dichiarazione di contumacia - Procedura - Valutazione successiva dell'impedimento del difensore.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE
In caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, la dichiarazione di contumacia del primo - e dunque la valutazione circa l'impedimento eventualmente addotto e la conseguente decisione, sentiti il P.M. e il sostituto designato dal difensore assente - è preliminare rispetto alla valutazione dell'impedimento a comparire prospettato dal difensore di fiducia non comparso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)