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Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 232905 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Difensore assente per impedimento ed imputato non comparso - Priorità dell'accertamento della posizione dell'imputato - Sussistenza - Dichiarazione di contumacia - Validità del contraddittorio col difensore designato in sostituzione di quello assente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232905-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)