Sez. 2, Sentenza n. 4504 del 15/05/1996 (Rv. 497615 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Procedimento minatorio e di merito - Fasi di un unico grado di giudizio - Configurabilità - Svolgimento dei procedimenti davanti a giudici diversi - Inclusione - Nuova domanda per la fase di merito - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
In tema di denuncia di nuova opera il procedimento nunciatorio a cognizione sommaria ed il procedimento di merito a cognizione piena, pur essendo distinti, costituiscono fasi di un unico grado di giudizio, anche quando si svolgano davanti a giudici diversi, per essere il Pretore competente "ratione valoris" a conoscere nel merito, con la conseguenza che per tale seconda fase non occorre una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)