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Sez. U, Sentenza n. 2552 del 28/06/1975 (Rv. 376484 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNICITA DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONFERIMENTO PER LA FASE SOMMARIA - VALIDITA PER LA FASE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376484-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNICITA DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONFERIMENTO PER LA FASE SOMMARIA - VALIDITA PER LA FASE DI MERITO.*

Nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, la distinzione fra la fase a cognizione sommaria e quella di merito a cognizione piena non toglie che entrambe le fasi costituiscono momenti di un unico grado di giudizio, anche se svolgentesi davanti a giudici diversi, nel caso in cui il pretore, adito per i provvedimenti immediati, sia incompetente ratione valoris a conoscere del merito. Da cio consegue che la procura al difensore conferita per il procedimento nunciatorio e valida anche per la fase di merito, ancorche da instaurarsi con atto di riassunzione davanti al giudice indicato come competente dal pretore adito. (V 671/72, mass n 356757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)