Sez. 2, Sentenza n. 13746 del 09/12/1999 (Rv. 531938 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Procedimento di nunciazione e di merito - Fasi di un unico grado di giudizio - Configurabilità - Svolgimento dei procedimenti davanti a giudici diversi - Inclusione - Nuova domanda per la fase di merito - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
In tema di denuncia di nuova opera il procedimento nunciatorio a cognizione sommaria e il procedimento di merito a cognizione piena, pur essendo distinti costituiscono fasi di un unico grado di giudizio, anche quando si svolgano davanti a giudici diversi, con la conseguenza che per tale seconda fase, non occorre una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale. Ne consegue che allorquando il convenuto nella fase sommaria abbia proposto una domanda riconvenzionale non ha l'onere di riproporla in sede di merito, dovendosi ritenere ritualmente e validamente proposta anche per la seconda fase quella proposta nella prima fase.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)