Sez. F, Sentenza n. 38508 del 13/09/2002 Ud. (dep. 18/11/2002) Rv. 222795 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Denuncia della persona offesa e ricognizione fotografica - Dichiarazione resa da straniero - Mancata nomina dell'interprete - Ausilio di un connazionale che sa esprimersi in lingua italiana - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di ricezione di denuncia orale e di successiva ricognizione fotografica della persona offesa di nazionalità straniera, la mancata nomina di un interprete, trattandosi di dichiarazioni e atti compiuti da persona diversa dall'imputato, non è causa di inutilizzabilità né di nullità degli atti medesimi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabili, a seguito di lettura dibattimentale per sopravvenuta e impossibilità di ripetizione, la denuncia della persona offesa e la ricognizione fotografica effettuata da straniera assistita da connazionale, capace di esprimersi in lingua italiana).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)