diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2556 del 11/04/1986 (Rv. 445646 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ECCEZIONI DI GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445646-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ECCEZIONI DI GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Mentre la preclusione derivante dal giudicato interno può essere rilevata d'ufficio anche in Sede di legittimità, essendo vietato l'Esercizio ulteriore del potere giurisdizionale in ordine a questioni già decise nello stesso processo e non sottoposte ad impugnazione, l'esistenza invece del giudicato formatosi in un diverso processo non può essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di Cassazione, trattandosi di una questione, che, involgendo un accertamento di fatto, si sarebbe dovuto proporre previamente al giudice del merito. (V 5942/84, mass n 437603; (V 169/84, mass n 432418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)