Sez. L, Sentenza n. 4483 del 04/07/1983 (Rv. 429372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AGRICOLA PRIVA DEL MINIMO DI ANZIANITÀ LAVORATIVA ALLA DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - RAGGIUNGIMENTO DI DETTO MINIMO DURANTE IL PERIODO DI INTERDIZIONE O PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DA PARTE DELLA LAVORATRICE DURANTE IL MEDESIMO PERIODO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AGRICOLA PRIVA DEL MINIMO DI ANZIANITÀ LAVORATIVA ALLA DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - RAGGIUNGIMENTO DI DETTO MINIMO DURANTE IL PERIODO DI INTERDIZIONE O PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DA PARTE DELLA LAVORATRICE DURANTE IL MEDESIMO PERIODO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La donna che, alla data d'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria (art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), non abbia acquisito la qualifica di lavoratrice agricola, non avendo maturato il minimo di anzianità lavorativa (cinquantuno giornate) richiesto per la copertura assicurativa, non ha diritto all'indennità di maternità. In contrario, non è possibile assegnare Rilevanza né al fatto che tale minimo sia raggiunto durante il periodo d'interdizione - giacché così si coprirebbe con l'Assicurazione una situazione che, essendo insorta prima della Costituzione del rapporto assicurativo, non è inquadrabile nella nozione di rischio, necessariamente riferibile solo al futuro - né al disposto dell'art. 22 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971), il quale prende in esame la situazione delle lavoratrici che prestino attività durante il periodo d'interdizione, atteso che i regolamenti di esecuzione possono contenere soltanto norme secondarie o secundum legem, oppure anche praeter legem, ma mai norme contra legem. (V 5093/81, mass n 415876; (V 3081/68, mass n 335960; (V 3013/67, mass n 330732; (V 2495/67, mass n 329807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)