Sez. L, Sentenza n. 5450 del 10/10/1988 (Rv. 460059 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - REQUISITO - ANZIANITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E NON A QUELLA EFFETTIVA - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - REQUISITO - ANZIANITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E NON A QUELLA EFFETTIVA - NECESSITÀ.*
Con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri - secondo cui l'indennità di maternità spetta alla lavoratrice agricola ove abbia maturato il minimo di anzianità lavorativa (cinquantuno giornate annue) richiesto per la copertura assicurativa - occorre tener conto della data presunta del parto e non di quella effettiva al fine di accertare se sia integrato o meno il requisito dell'anzianità lavorativa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, per determinare l'anno entro il quale la lavoratrice doveva aver effettuato cinquantuno giornate lavorative, aveva tenuto conto unicamente della data presunta del parto). (V 4483/83, mass n 429372; (V 5033/81, mass n 415870).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)