Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 23/12/1967 (Rv. 330732 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLE NORME VIGENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INCAPACITA LAVORATIVA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLE NORME VIGENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INCAPACITA LAVORATIVA.*
L'indennita di maternita, prevista una tantum per le lavoratrici agricole, in luogo della retribuzione dell'80 per cento dovuta alle altre categorie, va determinata all'inizio del periodo di incapacita al lavoro, presunta in modo assoluto dalla legge. Con l'inizio di detto periodo e non gia con l'evento parto si avvera il rischio protetto, cioe si realizzano tutte le condizioni per l'attuazione del diritto all'indennita, onde si applicano le norme vigenti in tale momento, ancorche modificate con legge sopravvenuta anteriormente al parto. Pertanto, se il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ha avuto inizio prima del 15 febbraio 1963, data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e dovuta l'indennita prevista dall'art. 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 22, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)