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Sez. 6, Sentenza n. 11465 del 26/03/1990 Ud. (dep. 16/08/1990) Rv. 185101 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - APPLICABILITÀ NEI CASI DI IRROGAZIONE DELLA SOLA PENA DETENTIVA - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO - ULTRATTIVITÀ NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA STATA PRESENTATA ANTERIORMENTE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE ANCHE ALLE PENE PECUNIARIE IN VIRTÙ DELLA DIVERSA DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185101-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - APPLICABILITÀ NEI CASI DI IRROGAZIONE DELLA SOLA PENA DETENTIVA - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO - ULTRATTIVITÀ NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA STATA PRESENTATA ANTERIORMENTE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE ANCHE ALLE PENE PECUNIARIE IN VIRTÙ DELLA DIVERSA DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*

La vigente normativa della legge n. 689 del 1981 non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato (art. 77 della legge), sia in caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia in caso di reati per i quali il giudice ritenga di dover applicare una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Nè a diversa soluzione può pervenirsi in considerazione della diversa disciplina dettata dal nuovo cod. proc. pen.. per effetto della nuova normativa invero l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e segg. nuovo codice) è stato esteso anche alle pene pecuniarie ed entro certi limiti a quelle detentive, congiunte a quelle pecuniarie ed è stato unitariamente ridisegnato mediante significative innovazioni rispetto alla precedente disciplina delle sanzioni sostitutive, il che ha comportato l'abrogazione, ad opera dell'art. 234 delle Disposizioni di coordinamento approvate con d.lgs. N. 271 del 1989, degli artt. 77, 78, 79 e 80 della legge n. 689 del 1981 che peraltro continuano ad osservarsi, giusto il disposto del comma quarto dell'art. 248 di detto d.lgs., nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata formulata anteriormente alla entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dallo stesso articolo 248 e da quello che lo precede. Ne consegue che, allorquando la richiesta sia anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice di rito permangono i limiti derivanti dal combinato disposto degli artt. 53 e 77 legge n. 689 del 1981 e, pertanto, non è consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive alle pene congiunte, salva ovviamente la possibilità per l'interessato di avvalersi delle facoltà previste dai succitati artt. 247 e 248 d.lgs. N. 271 del 1989. (V mass n 182852; (Conf mass n 183308, sulla prima parte; (Conf mass n 182056; (Conf mass n 181048, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 234 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 247 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 247 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 248 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 248 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 77, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 78, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 79, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)