Sez. 6, Sentenza n. 11552 del 24/02/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 230996 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Condizioni ostative dedotte - Pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti - Valutazione rimessa esclusivamente alla Corte d'appello competente.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni
La dedotta condizione ostativa all'estradizione per l'estero rappresentata, ai sensi dell'art. 705 comma primo cod. proc. pen., dall'esistenza di un procedimento in corso per lo stesso fatto nei confronti della persona cui si riferisce la domanda di estradizione, deve essere apprezzata obbligatoriamente dalla Corte d'appello competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro della giustizia in questa fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)