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Sez. 6, Sentenza n. 3078 del 10/01/2003 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 223832 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione Europea di estradizione -Pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti - Nozione di 'stesso fattò - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223832-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della condizione ostativa all'emissione della sentenza favorevole all'estradizione prevista dal primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la medesimezza del fatto va verificata con un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare tra i fatti un disegno sovrapponentesi l'uno all'altro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino l'autonomia ontologica di ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)