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Sez. 6, Sentenza n. 48496 del 19/12/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242431 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Pendenza in Italia di un procedimento per gli stessi fatti - Individuazione - Iniziative investigative potenzialmente finalizzate all'esercizio dell'azione penale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242431-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto, rilevante ai sensi dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., si realizza allorquando il P.M. abbia assunto iniziative investigative potenzialmente finalizzate all'esercizio dell'azione penale in relazione ad un fatto coincidente con quello per il quale è stata presentata domanda di estradizione da parte dell'autorità straniera. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la condizione ostativa sopra citata, in relazione alla presentazione di un'autodenuncia da parte dello stesso estradando all'autorità giudiziaria italiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti che si prospettavano come coincidenti con quelli oggetto della domanda di estradizione da parte dell'autorità svizzera).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)