Sez. U, Sentenza n. 4077 del 12/12/1975 (Rv. 378379 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI SITI NEL DETTO PALAZZO O PER MEZZO DEL PERSONALE DEGLI STESSI - APPLICABILITA - ATTI DA COMPIERSI PRESSO ALTRI UFFICI O PER MEZZO DI ALTRO PERSONALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - (RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, AVVERSO LA DELIBERA DI UN CONSIGLIO PROVINCIALE DA NOTIFICARE ANCHE PER MEZZO DI MESSO COMUNALE).*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI SITI NEL DETTO PALAZZO O PER MEZZO DEL PERSONALE DEGLI STESSI - APPLICABILITA - ATTI DA COMPIERSI PRESSO ALTRI UFFICI O PER MEZZO DI ALTRO PERSONALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - (RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, AVVERSO LA DELIBERA DI UN CONSIGLIO PROVINCIALE DA NOTIFICARE ANCHE PER MEZZO DI MESSO COMUNALE).*
Il DM 23 aprile 1970, nel disporre la proroga dei termini di decadenza a seguito dell'inagibilita del palazzo di giustizia di Roma, ha circoscritto la proroga medesima alle sole ipotesi degli Atti da compiersi presso gli uffici giudiziari siti nel detto palazzo e degli Atti da effettuarsi per mezzo del personale degli uffici medesimi. Questa seconda ipotesi ricorre soltanto per gli Atti che debbano essere esclusivamente e necessariamente compiuti per mezzo dell'indicato personale, e non quindi per quelli eseguibili, in via alternativa, anche dal personale di altri uffici. Tale disposizione, cosi interpretata, manifestamente non contrasta con gli artt 3 e 24 della Costituzione, in quanto non crea alcuna arbitraria discriminazione fra cittadini residenti e non residenti in Roma, ne pregiudica la difesa dei primi, per il solo fatto di non consentire ai medesimi di avvalersi di uno degli strumenti alternativi previsti a tutela dei loro diritti, in quanto i diritti stessi rimangono comunque con l'altro mezzo tutelabili. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermata dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie l'irricevibilita, per tardiva notifica, di ricorso proposto avverso la delibera di un consiglio provinciale dell'ordine dei medici, detta notifica non potendo beneficiare della proroga dei termini di cui al citato DM 23 aprile 1970, essendo eseguibile, ai sensi degli artt 53 e 54 del DPR 5 aprile 1950 n 221, oltre che a mezzo di ufficiale giudiziario, anche per mezzo di messo comunale). (V 1772/73, mass n 364727).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DM 23/04/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)