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Sez. 2, Sentenza n. 2544 del 22/05/1978 (Rv. 391888 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DECRETO INGIUNTIVO DEL PRETORE - OPPOSIZIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - RIMESSIONE DELL'INTERA CAUSA AL TRIBUNALE - IMPLICITA STATUIZIONE NEGATIVA DI COMPETENZA SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE SU TALE GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA DENUNCIABILE DALLA CORTE DI APPELLO - ISTANZA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO PROPOSTA DAL TRIBUNALE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1978-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391888-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DECRETO INGIUNTIVO DEL PRETORE - OPPOSIZIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - RIMESSIONE DELL'INTERA CAUSA AL TRIBUNALE - IMPLICITA STATUIZIONE NEGATIVA DI COMPETENZA SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE SU TALE GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA DENUNCIABILE DALLA CORTE DI APPELLO - ISTANZA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO PROPOSTA DAL TRIBUNALE - OBBLIGATORIETA.*

La pronuncia con la quale il pretore, adito con opposizione avverso decreto ingiuntivo da lui emesso, nonche con domanda riconvenzionale dell'opponente che ecceda i limiti della propria Competenza per valore, rimetta l'intera causa al tribunale, contiene un'implicita statuizione negativa di Competenza anche in ordine al giudizio di opposizione. Pertanto, il tribunale, che rilevi l'erroneita di tale statuizione, per non avere il pretore tenuto conto del carattere funzionale ed inderogabile della sua Competenza per quel giudizio, e per non aver conseguentemente rimesso al giudice superiore la cognizione della sola domanda riconvenzionale, non puo a sua volta dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine all'opposizione, ma deve rimettere la decisione sulla questione della Competenza alla suprema Corte, a norma dell'art 45 cod proc civ, con istanza di regolamento d'ufficio. Ove il tribunale illegittimamente provveda nel primo senso, si verifica un conflitto negativo di Competenza denunciabile dalla Corte d'appello in Sede di gravame, in applicazione del citato art 45 cod proc civ. (V 3344/77, mass nn 386880 e 386881).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)