Sez. U, Sentenza n. 536 del 03/08/2000 (Rv. 539112 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA | Ammissione ad istruttoria eccezionale - Impugnazione da parte di altri aspiranti - Ammissibilità - Parere favorevole all'ammissione - Comunicazione - Efficacia endoprocedimentale - Impugnabilità - Esclusione.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA
In tema di concessioni per la derivazione di acque pubbliche, il provvedimento di ammissione della domanda ad istruttoria in via eccezionale ai sensi dell'articolo 10 del R.D. n. 1775 del 1933 è suscettibile di impugnazione da parte di altro aspirante, che può subire la conseguenza negativa del ritardo nell'accoglimento della propria domanda; diversamente, l'atto che si limita a comunicare l'emanazione di un parere favorevole all'ammissione ad istruttoria della domanda concorrente ha mera efficacia endoprocedimentale, non contiene alcuna determinazione dell'amministrazione, non è idoneo a ledere l'interesse di chi ha presentato in precedenza domanda di ammissione e pertanto non è impugnabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)