Sez. U, Sentenza n. 93 del 11/01/1977 (Rv. 383596 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - CONDIZIONI - RELATIVO ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - CONDIZIONI - RELATIVO ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
La responsabilita precontrattuale della pubblica amministrazione, e configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza e tenuta anche la pa, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art 2043 cod civ. pertanto, spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilita qualora la pa, con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento poi andato deluso in ordine alla conclusione del contratto. L'accertamento della buona fede della pa sfugge infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell'autorita amministrativa di controllo ed, inoltre, non e rivolta ad accertare se la pa si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente. (V 2691/72, mass n 360322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)