Sez. 1, Sentenza n. 9129 del 10/12/1987 (Rv. 456372 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PRESUPPOSTI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PRESUPPOSTI.*
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza e tenuta anche la P.a., nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 cod. civ. pertanto, spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la P.a., con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento poi andato deluso in ordine alla conclusione del contratto. L'accertamento della buona fede della P.a. Sfugge infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell'autorità amministrativa di controllo ed, inoltre, non è rivolta ad accertare se la P.a. Si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente. (V 5947/80, mass n 409738, sulla prima parte; (Conf 93/77, mass n 383596, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)