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Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 22/03/2006 (Rv. 588462 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Opposizione a sanzioni amministrative comminate per violazioni di norme comunitarie in materia agricola - Competenza - Del giudice di pace.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588462-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

Le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola (nel caso di specie, violazione dell'obbligo di effettuare la dichiarazione di produzione dei prodotti vitivinicoli, prescritta dall'art. 4, comma 12, del d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni in legge 4 novembre 1987, n. 460) devono ritenersi attribuite alla competenza del giudice di pace, in quanto non riconducibili alla categoria di cui all'art. 22 bis, lett. e) della legge n. 689 del 1981, concernente l'applicazione di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", che, costituendo una eccezione alla regola generale della competenza del giudice di pace, è norma di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)