Sez. 5, Sentenza n. 7089 del 09/05/2003 (Rv. 562805 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunitari in materia di operazioni vitivinicole - Precetti riguardanti la registrazione delle operazioni ex art. 13 D.M. n. 768 del 1994 - Termine di adempimento - Individuazione in via interpretativa, in riferimento all'art. 8 D.M. cit. - Affermazione - Portata.
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In materia di precetti amministrativi stabiliti per la regolare tenuta dei registri contabili necessari per le attività del settore vitivinicolo (e sanzionate dal D.L. n. 370 del 1987, conv. nella legge n. 460 del 1987), l'art. 8, comma secondo, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 (Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione della norma del regolamento CE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), il quale stabilisce che i fogli dei registri prescritti dalla normativa comunitaria devono essere preventivamente numerati e vidimati dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, va interpretato, quanto al termine del loro compimento, in rapporto all'art. 13 dello stesso Decreto, il quale fissa, implicitamente i termini per la registrazione delle operazioni, stabilendo che il compimento delle operazioni imprenditoriali (ricezione per le entrate, spedizione per le uscite, ricezione, spedizione o utilizzazione dei prodotti) siano precedute dalla vidimazione dei registri.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 10/04/1989 num. 986, Legge 04/11/1987 num. 460, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/12/1994 num. 768 art. 13, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/12/1994 num. 768 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)