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Sez. 1, Sentenza n. 3786 del 23/02/2005 (Rv. 583544 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Indebita percezione di aiuti comunitari - Sanzione amministrativa - Competenza - Del Ministero delle risorse agricole (poi Ministero delle politiche agricole) - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583544-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti comunitari appartiene al Ministero delle risorse agricole (in seguito sostituito dal Ministero delle politiche agricole, con d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143), succeduto, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 491 del 1993, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali l'accertamento e la repressione delle frodi in detta materia.

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1993 num. 491 art. 1 com. 2, Legge 04/12/1993 num. 491 art. 2, Legge 04/12/1993 num. 491 art. 8, Decreto Legisl. 04/06/1997 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)