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Sez. L, Sentenza n. 3167 del 26/04/1988 (Rv. 458638 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE ISTRUTTORIO PER MEZZI INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE - ESERCIZIO AL FINE DI SANARE PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1988-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458638-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE ISTRUTTORIO PER MEZZI INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE - ESERCIZIO AL FINE DI SANARE PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI - DIVIETO.*

Il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. - che, in deroga al divieto di nuovi mezzi istruttori ed al principio dell'impulso di parte, consente l'ammissione, anche ex officio, di quei mezzi istruttori che appaiono indispensabili ai fini della decisione - non può esercitarsi, ad onta del suo carattere ampiamente discrezionale, per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi, ancorché per effetto della contumacia della parte, nel precedente giudizio. (Conf 7191/86, mass n 449259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)