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Sez. L, Sentenza n. 2716 del 22/03/1994 (Rv. 485840 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità | Mezzi di prova nuovi perché non ammessi o non acquisiti in primo grado - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485840-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità

Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal Pretore, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, sempre che le parti non siano incorse in decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata puntualmente riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)