Sez. L, Sentenza n. 7191 del 04/12/1986 (Rv. 449259 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE ISTRUTTORIO DI AMMISSIONE "EX OFFICIO" - LIMITI - PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - INDISPENSABILITÀ EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - ESTREMI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE ISTRUTTORIO DI AMMISSIONE "EX OFFICIO" - LIMITI - PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - INDISPENSABILITÀ EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - ESTREMI.*
Nel processo del lavoro, il potere istruttorio attribuito al giudice d'appello dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. - che, in deroga al divieto di nuovi mezzi istruttori ed all'impulso di parte, consente l'ammissione, anche ex officio, di quei mezzi istruttori che appaiono indispensabili ai fini della decisione - non può esercitarsi, ad onta del suo carattere ampiamente discrezionale, per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi - ancorché per effetto della contumacia della parte - nel precedente giudizio, atteso anche che l'indispensabilità richiesta dalla norma non significa una semplice idoneità del mezzo istruttorio a provare i fatti, ma sottintende anche l'impossibilità di provarli con altri mezzi che la parte avesse l'Onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. (V 318/84, mass n 432590; (V 50/84, mass n 432309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)